LA DATA

16 aprile 529

Entra in vigore il Codex Iustinianus, così detto in latino e più noto come Codice giustinianeo, ovvero sia la raccolta ufficiale di costituzioni imperiali redatta per ordine dell’imperatore romano d’Oriente Giustiniano, ad opera di una commissione da lui nominata. Fa parte della raccolta di leggi e massime di diritto nota come Corpus iuris civilis.

leggi-giustinianoDi esso furono redatte due edizioni: la prima, il Codex Iustinianus primus o vetus del 529, è andata perduta, mentre la seconda, il Codex Iustinianus repetitae praelectionis del 534, ci è pervenuta integralmente.

Il Corpus è costituito da quattro parti fondamentali: il Codex, i Digesta (o Pandectae), le Institutiones e le Novellae. Il Codex raccoglie le leggi all’epoca vigenti a partire dall’imperatore Adriano (117-138), suddivise in diritto ecclesiastico, privato, penale, amministrativo e finanziario; le Pandectae sono una raccolta sistematica di sentenze promulgate dai giuristi romani nel corso dei secoli soprattutto su importanti questioni di diritto pubblico e privato.

Tale raccolta risulta di particolare rilievo perché nel diritto romano le decisioni dei giudici si basavano su sentenze già da altri formulate in precedenza ed esse sono quindi, in un certo senso, una fonte nella fonte.

Le Institutiones sono un manuale suddiviso in quattro parti relative ai principi fondanti del diritto e alla modalità di applicazione delle leggi. Infine le Novellae sono le norme legislative promulgate da Giustiniano a partire dal 534: nuove leggi formulate in armonia con la tradizione del diritto romano.

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