DAILY IL NUMERO

348
L’articolo che vieta gli abusi professionali

Nel febbraio 2018 l’articolo 348 del Codice penale è stato rivisto e nella nuova formulazione afferma: «Chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato  è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da diecimila a cinquantamila euro».

Vale per i medici, per gli avvocati, per i dentisti o gli ingegneri, ed anche per i giornalisti, quest’ultimi molto spesso, anche nella Pubblica amministrazione, surrogati da gente improvvisata che si spaccia per esperto di comunicazione, quando esiste un apposito albo, quello dei giornalisti professionisti, che hanno superato tutte le prove, esame di Stato compreso, per potersi fregiare di tale titolo.

Anche l’articolo 498 (Usurpazione di titoli o di onori) punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 154 a 929 euro «…chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni»  per le quali è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.

Si tratta di regole a tutela del pubblico più che dei professionisti, perché i cittadini hanno diritto di avere a che fare con persone preparate e vincolate all’osservanza delle norme deontologiche e delle altre leggi dello Stato che regolano i loro mestieri.

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