È il numero delle denunce per stalking in Italia, dal 2009, anno in cui è stato introdotto il reato di atti persecutori, al 2016, secondo il rapporto della National Stalking Helpline (una linea telefonica di emergenza per le vittime di stalking, creata nel Regno Unito). L’84% delle vittime sono donne, la maggior parte delle quali tra 25 e 34 anni.
Una ricerca dell’Istat relativa al 2016, tuttavia, rileva che le donne che durante la loro vita hanno subito atti persecutori sono il 16,1% del totale, circa 3.500.000. Di queste, 1 milione 524 mila da parte dall’ex partner, mentre 2 milioni 229 mila da persone diverse dall’ex partner. Le donne che hanno subìto più volte gli atti persecutori sono il 15,3%, e quelle che hanno subìto lo stalking nelle sue forme più gravi sono il 9,9%.
Secondo l’articolo 612-bis del Codice penale, introdotto dalla legge 38/2009, è prevista «la reclusione da sei mesi a quattro anni per chi, con condotte reiterate, minaccia o molesta un’altra persona in modo da provocarle un perdurante e grave stato di ansia o di paura tanto da costringerlo a temere per la propria incolumità o cambiare abitudini di vita».
Purtroppo, la recente riforma del processo penale voluta dal ministro Orlando e diventata legge lo scorso agosto, ha introdotto “l’estinzione del reato”, nei casi soggetti a remissione della querela, in seguito a un risarcimento economico. Tra queste anche le forme meno gravi di stalking. In questo modo gli stalker, se non ci sono aggravanti, potranno pagare un risarcimento economico alla vittima e, se il giudice è d’accordo, veder decadere il reato a prescindere dal parere della vittima stessa.
È proprio questo il caso del giorno: un uomo rinviato a giudizio per stalking nei confronti di una ragazza di 24 anni, durante l’udienza del rito abbreviato, ha “offerto” alla vittima un risarcimento di 1.500 euro. Malgrado la donna abbia rifiutato, il giudice del tribunale di Torino ha ritenuto congrua la cifra, ne ha disposto il versamento sul conto della vittima e ha dichiarato estinto il reato per «condotte riparatorie».