Repertorio N. 13425 Raccolta N. 6713 ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE "SOTTO LA MOLE" REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno quattordici del mese di dicembre dell’anno duemilasedici, in Reggio Emilia e nel mio studio.
14 – 12 – 2016
Avanti a me Dottoressa TERESA DI GIROLAMO, Notaio iscritto al Ruolo del Distretto di Reggio Emilia, ivi residente con lo studio alla Via Emilia a San Pietro n. 49,
SONO PRESENTI
BERSANI SERENA, nata a Bologna il 25 febbraio 1964, residente in Bologna alla Via San Felice n. 6, codice fiscale BRS SRN 64B65 A944K;
PUGLIESE DANIELE, nato a Torino il giorno 11 maggio 1957, residente in Firenze al Viale Alessandro Guidoni n. 75, codice fiscale PGL DNL 57E11 L219L;
GARAMBOIS SILVIA GIUSEPPINA, nata a Torino il 6 settembre 1955, residente in Roma alla Via Napoleone III n. 89, codice fiscale GRM SLV 55P46 L219P.
Della identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io Notaio sono certa.
ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE
I comparenti costituiscono un’associazione denominata «Sotto la Mole – Per la memoria de “l’Unità” e della stampa edita dal Partito Comunista Italiano» (in forma abbreviata “Sotto la Mole”) senza scopo di lucro.
ARTICOLO 2 – SEDE
L’Associazione ha sede legale in Bologna, alla Via Mentana
ARTICOLO 3 – DURATA
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato, salvo scioglimento ai sensi dello Statuto. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2017.
ARTICOLO 4 – SCOPO
L’associazione è un’organizzazione autonoma e indipendente, senza fine di lucro.
Ha lo scopo di raccogliere, conservare e mettere a disposizione di chiunque intenda avvalersene per motivi di studio e ricerca, e comunque di tenere un catalogo aggiornato di tutto il materiale, compresi eventuali archivi privati, presenti in istituzioni sparse sul territorio nazionale che – a partire dall’esperienza fatta nel 1916 da Antonio Gramsci con la rubrica intitolata “Sotto la Mole” nelle redazioni torinesi di “Il Grido del popolo” e de “l’Avanti!”, quindi con la pubblicazione de “L’Ordine Nuovo” dal 1 maggio 1919 al marzo 1925 e poi con la fondazione del quotidiano “l’Unità”, il 12 febbraio 1924 a Milano, in via S. Maria alla Porta nei pressi di Corso Magenta – è attinente alla vita di tutte le edizioni del quotidiano “l’Unità” e delle altre pubblicazioni periodiche nazionali e locali sorte intorno al Partito Comunista Italiano e alle formazioni politiche che ne hanno ereditato e continuato parte della tradizione, quali, ad esempio, “Rinascita”, “Vie Nuove”, “La città futura”, “Noi Donne”, ecc.
Obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere in qualunque forma la memoria storica di quell’esperienza e di non disperdere il ricco materiale archivistico raccolto da numerosi aderenti all’associazione, tutelandone la proprietà individuale, avendo cura che non sia smembrato, diviso, perduto, distrutto e che vi sia un’idonea sede dove possa essere, una volta schedato e messo in ordine, consultato da chi ne fosse interessato tutelandone l’integrità.
Pertanto l’Associazione “Sotto la Mole” stipulerà convenzioni con Istituti, Fondazioni, altre associazioni, Enti pubblici, Enti e soggetti privati, finalizzate alla raccolta, alla conservazione, alla catalogazione, alla messa in rete, alla diffusione di tutto il materiale, sia in formato materiale che digitale, relativo alla storia de “l’Unità” e delle altre testate riconducibili al Pci, nonché alla promozione di studi e ricerche sull’argomento anche in collaborazione con Università e altri centri culturali. L’Associazione opererà anche perché tramite mostre, dibattiti, conferenze, convegni, iniziative di studio e confronto, pubblicazioni, sia possibile dare conto degli ideali, delle passioni personali, delle capacità, delle motivazioni che animarono i protagonisti di quell’esperienza, in particolare rendendone partecipi le giovani generazioni.
A tale fine l’Associazione potrà assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile e opportuna a stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, con enti, associazioni, comitati, fondazioni e con soggetti privati sia italiani che stranieri.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le iniziative promozionali, operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, con esclusione di qualsiasi attività finanziaria in senso tecnico e nel rispetto delle disposizioni di legge.
ARTICOLO 5 – STATUTO
L’Associazione è retta dallo Statuto Sociale che, previa lettura da me datane alle parti, si allega al presente atto sotto la lettera “A” per formarne parte integrante e sostanziale.
ARTICOLO 6 – CARICHE SOCIALI
Il Consiglio Direttivo è formato dai costituiti, i quali convengono di distribuire così le prime cariche sociali:
– Daniele PUGLIESE, Presidente;
– Silvia Giuseppina GARAMBOIS, Vice Presidente;
- Serena BERSANI, Segretaria Amministrativa.
ARTICOLO 7 – QUOTA DI ISCRIZIONE
Per il primo esercizio la quota di iscrizione di ciascun socio è determinata in Euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero).
La quota di iscrizione dei soci forma il patrimonio dell’associazione, che potrà essere incrementato ai sensi dell’art. 11 dello statuto.
ARTICOLO 8 – SPESE
Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico dell’Associazione.
Di questo atto, scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia, in parte a mano di mio pugno su fogli due per facciate sei ho dato lettura, unitamente all’allegato, alle parti che lo approvano, e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore diciassette e minuti trentacinque.
FIRMATO
SILVIA GIUSEPPINA GARAMBOIS
SERENA BERSANI
DANIELE PUGLIESE
TERESA DI GIROLAMO NOTAIO SIGILLO
Allegato "A" all'atto Rep. N. 13425 Racc. N. 6713
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
«Sotto la Mole - Per la memoria de “l’Unità” e della stampa edita dal Partito Comunista Italiano»
DEFINIZIONI E FINALITÀ
ART.1
L’Associazione «Sotto la Mole – Per la memoria de “l’Unità” e della stampa edita dal Partito Comunista Italiano» (in forma abbreviata “Sotto la Mole”) è un centro di vita associativa, autonomo, a carattere volontario e democratico. La sede dell’Associazione è posta in Bologna, via Mentana 2. L’associazione potrà istituire e sopprimere sedi secondarie.
La sua durata viene stabilita a tempo indeterminato. L’Associazione non persegue alcuna finalità di lucro.
ART.2
L’associazione ha lo scopo di raccogliere, conservare e mettere a disposizione di chiunque intenda avvalersene per motivi di studio e ricerca, e comunque di tenere un catalogo aggiornato di tutto il materiale, compresi eventuali archivi privati, presenti in istituzioni sparse sul territorio nazionale che – a partire dall’esperienza fatta nel 1916 da Antonio Gramsci con la rubrica intitolata “Sotto la Mole” nelle redazioni torinesi di “Il Grido del popolo” e de “l’Avanti!”, quindi con la pubblicazione de “L’Ordine Nuovo” dal 1 maggio 1919 al marzo 1925 e poi con la fondazione del quotidiano “l’Unità”, il 12 febbraio 1924 a Milano, in via S. Maria alla Porta nei pressi di Corso Magenta – è attinente alla vita di tutte le edizioni del quotidiano “l’Unità” e delle altre pubblicazioni periodiche nazionali e locali sorte intorno al Partito Comunista Italiano e alle formazioni politiche che ne hanno ereditato e continuato parte della tradizione, quali, ad esempio, “Rinascita”, “Vie Nuove”, “La città futura”, “Noi Donne”, ecc.
Obiettivo dell’Associazione è quello di promuovere in qualunque forma la memoria storica di quell’esperienza e di non disperdere il ricco materiale archivistico raccolto da numerosi aderenti all’associazione, tutelandone la proprietà individuale, avendo cura che non sia smembrato, diviso, perduto, distrutto e che vi sia un’idonea sede dove possa essere, una volta schedato e messo in ordine, consultato da chi ne fosse interessato tutelandone l’integrità.
Pertanto l’Associazione “Sotto la Mole” stipulerà convenzioni con Istituti, Fondazioni, altre associazioni, Enti pubblici, Enti e soggetti privati, finalizzate alla raccolta, alla conservazione, alla catalogazione, alla messa in rete, alla diffusione di tutto il materiale, sia in formato materiale che digitale, relativo alla storia de “l’Unità” e delle altre testate riconducibili al Pci, nonché alla promozione di studi e ricerche sull’argomento anche in
collaborazione con Università e altri centri culturali. L’Associazione opererà anche perché tramite mostre, dibattiti, conferenze, convegni, iniziative di studio e confronto, pubblicazioni, sia possibile dare conto degli ideali, delle passioni personali, delle capacità, delle motivazioni che animarono i protagonisti di quell’esperienza, in particolare rendendone partecipi le giovani generazioni.
A tale fine l’Associazione potrà assumere qualsiasi iniziativa ritenuta utile e opportuna a stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Pubblica Amministrazione, con enti, associazioni, comitati, fondazioni e con soggetti privati sia italiani che stranieri.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le iniziative promozionali, operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, con esclusione di qualsiasi attività finanziaria in senso tecnico e nel rispetto delle disposizioni di legge.
I SOCI
ART.3
L’associazione è composta dalle seguente categorie di soci:
a) Fondatori
b) Ordinari
c) Sostenitori
Soci Fondatori
I soci fondatori sono coloro che sottoscrivono l’atto costitutivo dell’Associazione.
Essi hanno diritto di voto.
Soci Ordinari
I soci ordinari sono coloro che, previa richiesta indirizzata all’associazione, sono ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividano gli scopi dell’associazione e siano ritenuti idonei al loro perseguimento.
Possono essere soci ordinari coloro che siano o siano stati giornalisti, poligrafici, amministrativi, dipendenti o collaboratori fissi dei giornali “L’Unità”, “Rinascita”, “Città Futura”.
I soci ordinari hanno diritto di voto.
Soci Sostenitori
I soci sostenitori sono coloro che, previa richiesta indirizzata all’associazione, sono ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividano gli scopi dell’associazione e siano ritenuti idonei al loro perseguimento.
I soci sostenitori non hanno diritto di voto.
Può diventare Socio chiunque, in veste personale o in rappresentanza di associazioni, enti, fondazioni, istituzioni pubbliche o private si riconosca nel presente Statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
Agli aspiranti Soci sono richiesti l’osservanza dello Statuto, la correttezza del comportamento e il rispetto della civile convivenza.
Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo articolo 8.
Il numero dei Soci è illimitato.
ART.4
Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.
ART.5
E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati esaminare ed esprimersi, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, in merito alla domanda di ammissione verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti.
Qualora la domanda venga accolta, al nuovo Socio verrà consegnata la tessera dell’Associazione ed i suoi dati saranno conservati con ogni cura nell’anagrafe sociale. Nel caso in cui la domanda venga respinta o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente.
Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.
ART.6
La qualifica di Socio si intende rinnovata annualmente con il pagamento della quota sociale.
I Soci hanno diritto a:
a) frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione;
b) riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione;
c) discutere ed approvare i rendiconti;
d) eleggere ed essere eletti membri degli organismi direttivi.
ART.7
Il Socio è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello Statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede.
La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, rivalutabile o trasmissibile.
L’importo della quota associativa annuale viene deliberato dall’assemblea ordinaria dietro proposta del Consiglio Direttivo.
ART.8
La qualifica di Socio si perde per:
a) Decesso;
b) Mancato pagamento della quota sociale;
c) Dimissioni, che devono essere presentate per iscritto
al Consiglio Direttivo;
d) Espulsione
ART.9
Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione, per i seguenti motivi:
a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, del regolamento ove esistente o delle deliberazioni degli organi sociali;
b) denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi Soci;
c) l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
d) il commettere o provocare gravi disordini durante le Assemblee;
e) appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell’Associazione;
f) l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’Associazione, ai locali ed alle attrezzature. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.
ART.10
Contro ogni provvedimento di sospensione o espulsione è ammesso il ricorso da far pervenire al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.
PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE
ART.11
Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:
- Beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;
- Contributi, erogazioni e lasciti diversi.
ART.12
L’esercizio sociale comprende il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario da parte del Consiglio Direttivo all’Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.
Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificate che consentono di determinare la competenza dell’esercizio.
ART.13
E’ fatto divieto di distribuire in modo anche indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
GLI ORGANI SOCIALI
ART.14
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Collegio dei Sindaci Revisori.
L’ASSEMBLEA
ART.15
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione.
Le riunioni dell’Assemblea vengono convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da spedirsi agli associati almeno otto giorni prima dell’adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuta ricezione. L’Assemblea viene convocata almeno una volta all’anno entro il mese di Aprile.
ART.16
L’Assemblea dei Soci può esser convocata, in via straordinaria, dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano l’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli articoli 18 e 27, ed ogni qualvolta ne facciano richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un decimo dei Soci aventi diritto al voto.
ART.17
L’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo eccezioni di cui all’art.18.
La seconda convocazione può avvenire anche mezz’ora dopo la prima.
Ogni socio può rappresentare, per delega scritta, fino ad un massimo di tre soci.
ART.18
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci con diritto di voto, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei Soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti con diritto di voto, anche in seconda convocazione.
Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’articolo 27.
ART.19
L’Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa.
Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un terzo dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.
Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati restano a disposizione dei Soci per la consultazione.
ART.20
L’Assemblea dei Soci, nei termini di cui all’ultimo comma dell’articolo 6:
a) approva le linee generali del programma di attività;b) approva il rendiconto annuale;
c) delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo;
d) elegge gli organi dell’associazione (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine di mandato o in seguito a dimissioni degli stessi;
e) nel caso di cui sopra, discute la relazione del Consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato;
f) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale che vengano ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
g) delibera le modifiche dello statuto e l’approvazione e la modifica del regolamento interno con le modalità di cui all’art.18.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART.21
Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica 3 anni.
È composto da un minimo di 3 membri e tutti i Consiglieri sono rieleggibili.
ART.22
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
1. Il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività dello stesso; convoca e presiede il Consiglio;
2. Il Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
3. Il Segretario Amministrativo: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente; ha la custodia dell’Archivio Sociale.
ART.23
Compiti del Consiglio Direttivo sono:
1. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale ed eseguire le delibere dell’Assemblea;
2. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;
3. predisporre il rendiconto economico e finanziario annuale;
4. compilare i progetti per l’impiego del residuo attivo dell’esercizio da sottoporre all’Assemblea;
5. predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale; 6. formulare l’eventuale regolamento interno da sottoporre all’Assemblea;
7. deliberare circa l’ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri;
8. deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
9. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
10. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad esso affidati;
11. decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
12. presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente al medesimo.
ART.24
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri, o su convocazione del Presidente.L’avviso di convocazione può essere inviato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, posta elettronica, ed in genere con qualsiasi mezzo che possa garantire la prova della avvenuta ricezione.Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Il Consiglio Direttivo può riunirsi presso la sede dell’associazione o altrove, purché in Italia.L’intervento alle adunanze del Consiglio Direttivo può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.
IL COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
ART.25
Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto da tre membri, è eletto dall’Assemblea, dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili.
Il Collegio ha il compito di controllare tutta l’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione, nonché di verificare l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. Si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno e straordinariamente ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata uno dei suoi membri o il Consiglio Direttivo.
ART.26
I Sindaci Revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo.
Le cariche di Consigliere e di Sindaco Revisore sono incompatibili tra di loro.
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
ART.27
La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, ad altra Associazione avente finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’Art.3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996, n°662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i Soci.
DISPOSIZIONI FINALI
ART.28
Per quanto non previsto dallo Statuto o dal regolamento interno, decide l’Assemblea a norma di Codice Civile e delle leggi vigenti.
FIRMATO
SILVIA GIUSEPPINA GARAMBOIS
SERENA BERSANI
DANIELE PUGLIESE
TERESA DI GIROLAMO NOTAIO SIGILLO
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