L’articolo 13 della Costituzione italiana è quello che prende atto ed afferma che è la natura, nessun altro, a garantire a tutti gli individui un diritto: la libertà personale.
Diritti
La libertà personale, così come ogni altro diritto di libertà, è un diritto naturale dell’uomo che lo Stato e le leggi si limitano a riconoscere. Non è una concessione dello Stato che potrebbe essere in qualsiasi momento revocata. Essa si sostanzia nel diritto a non subire imposizioni tanto da soggetti privati, che dalla pubblica autorità, sia in una dimensione fisica che morale. A livello comunitario la libertà personale è garantita dall’articolo 5 della Carta europea dei diritti dell’uomo secondo il quale «ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza».
La libertà personale non può mai essere annullata, ma solo limitata in presenza di due condizioni.
La prima: solo per ordine del Giudice (riserva di giurisdizione). La magistratura, infatti, organo terzo ed imparziale (articoli 101 e 106 della Costituzione), può restringere la libertà personale delle persone. Questo sia per le garanzie di obiettività che fornisce, sia per le ragioni dei suoi provvedimenti, che devono essere sempre motivati.
La seconda: solo nei casi e nei modi previsti dalla legge (riserva di legge assoluta e rinforzata). La legge ordinaria, infatti, emanata dal Parlamento, può stabilire in quali casi e modi la libertà della singola persona è sacrificabile (riserva assoluta) e lo fa nel rispetto delle norme, gerarchicamente sovraordinate, della Costituzione (riserva rinforzata).
Lo strumento ricorrente di limitazione della libertà personale è quello della “custodia cautelare”, che di solito precede il processo. La custodia cautelare si applica quando la persona è considerata pericolosa per la collettività, quando c’è pericolo che, se lasciata libera, possa inquinare le prove (es. intimidire i testimoni), quando c’è pericolo che essa possa fuggire per sottrarsi al processo ed alla esecuzione della condanna prevedibile.
Ci sono dei casi di grave urgenza, in cui non si può attendere l’emanazione di un provvedimento di “arresto” del Giudice. In tali casi, la libertà personale può essere limitata anche dalla polizia (ad esempio l’“arresto in flagranza di reato”, articolo 380 e seguenti del Codice di procedura penale o il “fermo di polizia giudiziaria”, articolo 384 del Codice di procedura penale). Comunque questi provvedimenti devono essere prontamente comunicati al magistrato, per la successiva convalida. Non solo: devono rispettare il “principio di legalità”, potendo essere adottati solo in ipotesi tassative e bene specificate dalla legge.
Lo scopo dell’art. 13 della Costituzione è quello di garantire che il valore della dignità umana sia considerato e rispettato, anche nei confronti di chi vede limitata la propria libertà personale in via cautelare (preventiva), perché accusato di un reato grave. Rispetto all’articolo 27 (comma 3) della Costituzione, che attiene alla funzione rieducativa della pena ed al suo rispetto al senso di umanità, la custodia cautelare riguarda una fase anteriore a quella dell’espiazione della pena in senso stretto.
& Doveri
Nell’affermare quei diritti, l’articolo 13 della Costituzione implica il dovere di sottostare all’ordine legittimamente dato dal giudice che limita la libertà. Ordine che potrà essere contestato per le vie legali, chiedendone l’annullamento, ma la cui esecuzione non può certo essere impedita con la resistenza fisica o con atti di violenza. Insomma, chi è sorpreso a commettere un reato di una certa gravità non può sottarsi alle “manette”, purché ciò sia fatto nel rispetto della persona, ma può successivamente, se vuole, chiedere al giudice l’annullamento dell’arresto.
Non solo. Ci sono dei doveri più generali che dicono in quale quadro quella libertà personale possa pienamente esplicarsi. L’articolo 2 della Costituzione, infatti, ci rammenta che la libertà personale vive di una fitta rete di rapporti sociali, nel cui ambito si creano le condizioni per lo sviluppo della singola personalità. La persona ha, infatti, il dovere di operare a vantaggio della comunità, ad esempio, svolgendo un’attività lavorativa o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società (art. 4), rispettando l’obbligo di contribuire alle spese pubbliche (art. 53), prestando fedeltà alla Repubblica e osservando la Costituzione e le leggi (art. 54).
In altre parole, partecipando attivamente alla vita politica, economica e sociale del Paese. Proprio l’adempimento di questi doveri “inderogabili” trasforma l’individuo in una persona (cittadino) responsabile.